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Comunità Montana Valtellina di Sondrio. LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N° 31, ART. 24 “DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE MISURE A SOSTEGNO DELL’AGRICOLTURA IN AREE MONTANE” Bando 2025

today4 Marzo 2025

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1) OBIETTIVI E GENERALITÀ
La l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale),
così come modificata dalla l.r. 19/2014, prevede all’articolo 24 “Interventi a sostegno dell’agricoltura in
aree montane” specifiche linee di intervento al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle
aziende agricole ubicate nelle aree montane.
Tali aiuti sono coerenti con le linee programmatiche e di indirizzo espresse dalla l.r. 25/2007 (Interventi
regionali in favore della popolazione dei territori montani) e con le previsioni dell’art. 73 “Investimenti” del
Reg. (UE) n. 2021/2115 sul sostegno ai Piani Strategici nazionali nell’ambito della Politica agricola comune
(PSP).
Gli interventi previsti dall’art. 24 della l.r. 31/2008 sostengono il mantenimento dell’agricoltura in montagna
in quanto attività essenziale per la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale.
Le presenti disposizioni attuative definiscono le forme e le modalità di attuazione degli interventi e
l’intensità degli aiuti previsti dall’art. 24 della l.r. 31/2008.
Le funzioni amministrative concernenti gli interventi di seguito indicati sono svolte, ai sensi dell’articolo 24,
comma 5, della l.r. 31/2008, dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio.
Le scelte operative della Comunità Montana hanno tenuto conto in particolare:
• delle esigenze e delle priorità di intervento presenti sul proprio territorio (es. protezione delle colture
da danni da grandine, incentivare il biologico ed i minori trattamenti, favorire le attività maggiormente
rispettose dell’ambiente, favorire la meccanizzazione delle aree marginali terrazzate e d’alta quota e
l’introduzione di nuove colture per il recupero delle aree marginali, mantenere la monticazione degli
alpeggi, ecc.);
• delle indicazioni del piano di sviluppo socio-economico (approvato con Delibera di Assemblea n. 10
del 27 luglio 2017) e del Documento Unico di Programmazione (approvato con Delibera di Assemblea
n. 27 del 19 dicembre 2024);
• oltre che dei propri obiettivi di politica agricola, così sinteticamente riassunti:
• sostegno dello sviluppo rurale attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali e storico culturali;
• garanzia della permanenza nelle aree montane e svantaggiate di attività rurali e di aziende agricole,
indispensabile strumento di tutela e di salvaguardia del territorio;
• promozione dei prodotti tipici e a denominazione di origine controllata e garantita;
• incentivazione delle tecniche innovative e rispettose dell’ambiente;
• mantenimento di un adeguato livello di redditività alle attività agricole.
2) RIFERIMENTI NORMATIVI
I principali riferimenti normativi alla base delle presenti disposizioni attuative riguardano:
• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»
(GUUE L352 24.12.2013) come prorogato dal regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2
luglio 2020 (GUUE L215 07.07.2020) e ss.mm.ii;
• il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
settore agricolo (GUUE L352 24.12.2013), come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della
commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L51 22.09.2019);
• il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, (GUUE L327 del
21.12.2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108

del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 “Ambito di applicazione”, 2 “Definizioni”, 3
“Condizioni per l’esenzione”, 4 “Soglie di notifica” 5 “Trasparenza degli aiuti” 6 “Effetto
incentivazione”, 7 “Intensità di aiuto e costi ammissibili”, 8 “Cumulo”, 9 “Pubblicazione e
informazione”, 10 “Revoca del beneficio dell’esenzione per categoria” 11 “Relazioni”, 12
“Valutazione”, 13 “Controllo”, 14 “Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla
produzione agricola primaria “e 17 “Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della
commercializzazione di prodotti agricoli”;

la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e in particolare l’art. 52 “Registro
nazionale degli aiuti di stato”;

il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e in particolare l’art. 6 “Aiuti nei
settori agricoltura e pesca” e l’art. 9 “registrazione degli aiuti individuali”;

la Legge Regionale del 5 dicembre 2008 n. 31, “Testo unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, ed in particolare l’art. 24 “Interventi a sostegno
dell’agricoltura in aree montane”, che prevede una serie di linee di intervento a favore dell’agricoltura
di montagna al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle
aree montane;

la Legge Regionale n. 17 del 21 novembre 2011 “Partecipazione della Regione Lombardia alla
formazione e attuazione del diritto dell’Unione Europea” che all’art 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta,
per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con
riferimento al regime di aiuto prescelto.

3) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Le misure ammissibili a finanziamento sono le seguenti:

Misura 2.1 “Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole”.
o
2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle.
o
2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la
produzione agricola primaria

o
2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio.
4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi possono essere realizzati in tutti i comuni del mandamento di competenza della Comunità
Montana e nel Comune di Sondrio essendo tutti classificati montani e svantaggiati ed indicati nell’Allegato
B alla d.g.r. 9 dicembre 2019 n. 2611 “Classificazione del territorio montano ai sensi dell’art. 3 della l.r. 15
ottobre 2007, n. 25”
1.
Il Comune di Sondrio essendo classificato montano, ma non incluso nell’ambito territoriale di competenza
della Comunità Montana Valtellina di Sondrio vi dovrà comunque far riferimento in quanto risulta essere
quella con la sede più vicina, percorrendo la viabilità ordinaria, rispetto all’Amministrazione comunale.
Nel caso di richiesta di contributi per l’acquisto di impianti, attrezzature, macchine, il centro aziendale del
richiedente deve essere ubicato nel territorio sopra indicato.
5) CONDIZIONI GENERALI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Gli aiuti saranno concessi ed erogati alle piccole e medie imprese (PMI) nel rispetto delle disposizioni del
regime di aiuto SA. 108032 (2023/XA) e del regolamento 2472/2022 e in particolare dell’art. 14, “Aiuti agli
investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria” e dell’art. 17, “Aiuti agli
investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli”2.
Gli aiuti sono inoltre concessi agli enti pubblici per l’attività di produzione primaria nel rispetto del
regolamento il regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della
Commissione del 21 febbraio 2019 ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), con
riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).
In tutti gli altri casi, gli aiuti agli enti pubblici sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (Campo di
applicazione), 2 (Definizioni), con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (Aiuti de
minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).
Ogni richiedente può presentare solo una domanda all’anno sul territorio regionale per una o più misure
fra quelle attivate e, nell’ambito di ogni misura, la domanda può riguardare più tipologie d’intervento
attivate.
Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi iniziati prima della data di presentazione della
domanda.
I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della comunicazione di
ammissione a finanziamento da parte della Comunità Montana. In tal caso l’amministrazione è sollevata da
qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente
finanziata.
I richiedenti devono garantire il rispetto del D.Lgs. 81/08 e norme correlate in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori. Ove l’intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente
adotta le indicazioni contenute nelle “Linee Guida integrate in edilizia rurale e zootecnia” di cui al Decreto
Direttore Generale Sanità 5368 del 29.05.2009.
I richiedenti possono avere sede legale fuori dal territorio regionale, fermo restando quanto indicato nel
par. 4 “localizzazione degli interventi”.
Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI non saranno liquidati aiuti a imprese che rientrano fra coloro che
hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è
tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai
sensi del Reg. (CE) n. 659/1999. A tal fine le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione,
ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti illegali ricevuti e per i quali si è proceduto al
rimborso o al deposito in c/c bloccato, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui
al Reg. CE medesimo. L’elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di
aiuti di stato è presente sul sito internet https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-
stato/recupero-aiuti-illegali/
Sempre per quanto riguarda le PMI non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite
all’art. 2 punto. 59 del Reg. (UE) n. 2022/2472, ove applicabile, il quale definisce quale impresa in difficoltà
“un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni),
qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si
verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente
considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo
superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a
responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il “capitale sociale” comprende
eventuali premi di emissione;
b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della
società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi
propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione,
per “società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società” si
intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste
dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o
revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di
ristrutturazione;
e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto
debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli
interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0”.
5.1) Limiti e divieti generali
Non sono ammissibili:
• gli investimenti realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell’Unione europea (questo limite
non si applica ai “giovani agricoltori”3 nei primi 36 mesi dal loro primo insediamento4);
• gli interventi che non siano finalizzati a ridurre i costi di produzione;
• investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati
esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità
di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della
tecnologia utilizzata5;
• gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori,
riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 2021/2117, nell’ambito dei Programmi Operativi. In particolare:
riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti;
personale al servizio dell’O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica,
lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette);
materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni
colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice
per insalata, raccoglitrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti;
spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; programmi e
mezzi informatici relativi a impianti e macchinari già esistenti;
• l’acquisto di attrezzature e materiale usato;
• la realizzazione di interventi per l’espansione della rete irrigua esistente, ossia per l’aumento della
superficie irrigabile.
Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all’art. 107 par. 1 del Trattato né con i
contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all’art. 145 del Reg. (UE) n. 2021/2115, né con altri
contributi finanziari della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di
intensità specificate dal Reg. (UE) n. 2022/2472, art. 14 e art. 17, né con aiuti de minimis nel settore della
produzione primaria ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, o con aiuti de minimis ai sensi Reg. (UE) 1407/2013
relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento secondo le regole generali
consentite dal cumulo.






Written by: Giuliano Padroni

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