La Tangenzialina di Bormio non è un progetto nato con le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. A stabilirlo è il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, che ha respinto il ricorso promosso da alcune associazioni ambientaliste e da un gruppo di cittadini contro gli atti autorizzativi dell’infrastruttura.
La pronuncia ricostruisce l’evoluzione amministrativa dell’opera e interviene su alcuni degli argomenti che, negli ultimi anni, hanno alimentato il confronto politico locale. Il punto più rilevante riguarda la storia stessa del collegamento viario: il suo percorso progettuale risale infatti al 2005, molto prima dell’assegnazione dei Giochi olimpici.
La pianificazione risale al 2005
Il progetto preliminare della Tangenzialina aveva già ottenuto l’approvazione di Regione Lombardia nel 2005. Successivamente, l’intervento era stato inserito nei diversi strumenti di programmazione territoriale regionali e locali.
Il tracciato compare nel Piano Territoriale Regionale d’Area, nel Piano Territoriale Regionale e nella pianificazione urbanistica del Comune di Bormio.
Questa successione di atti, secondo il TAR, dimostra che l’infrastruttura non è stata ideata per rispondere alle necessità temporanee dell’evento olimpico, ma appartiene a una strategia viabilistica maturata nel corso di molti anni.
La finalità indicata è quella di deviare una parte del traffico oggi diretto attraverso il centro abitato, riducendo la pressione sulla viabilità urbana, particolarmente problematica nei periodi di alta stagione turistica.
Il ruolo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026
Nel ricorso veniva sostenuto che l’impossibilità di terminare la Tangenzialina prima delle Olimpiadi avesse fatto venir meno la principale ragione di interesse pubblico collegata all’opera.
I giudici amministrativi non hanno condiviso questa impostazione.
Milano Cortina 2026 avrebbe potuto accelerare la costruzione di un’infrastruttura già programmata, ma non rappresentava il presupposto indispensabile per la sua realizzazione.
Anche la sospensione decisa nel dicembre 2023 non viene interpretata dal TAR come un abbandono del progetto. Regione Lombardia, Comune di Bormio e Concessioni Autostradali Lombarde avevano scelto di rinviare il cantiere per evitare che i lavori della Tangenzialina si sovrapponessero agli altri interventi in corso in vista dei Giochi.
La scelta era quindi legata alla gestione dei cantieri e dei tempi, non a un giudizio negativo sull’utilità dell’opera.
L’istruttoria supera l’esame del Tribunale
Il TAR ha analizzato anche il percorso seguito per arrivare all’autorizzazione del progetto, ritenendolo adeguatamente articolato.
Nel corso dell’istruttoria sono state richieste integrazioni e modifiche alla documentazione tecnica. Gli enti coinvolti hanno espresso i rispettivi pareri e sono state esaminate le osservazioni presentate sia dai cittadini sia dalle associazioni ambientaliste.
L’intervento è stato inoltre sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione di Incidenza, prevista per verificare le possibili conseguenze sulle aree protette appartenenti alla rete Natura 2000.
Dalla documentazione, secondo la sentenza, non risultano omissioni o irregolarità sufficientemente gravi da determinare l’annullamento degli atti.
Rumore, acque e tutela della fauna: le prescrizioni ambientali
Il progetto non ha ricevuto un’autorizzazione priva di condizioni. Gli enti competenti hanno imposto una serie di prescrizioni da rispettare durante la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori.
Le misure riguardano la riduzione dell’inquinamento acustico, la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee, l’inserimento paesaggistico dell’infrastruttura e la compensazione degli effetti prodotti sull’ambiente.
Sono previsti anche monitoraggi specifici e passaggi destinati alla fauna, insieme a ulteriori controlli tecnici da svolgere prima e durante l’esecuzione dell’opera.
Per il TAR, l’esistenza di queste condizioni conferma che le ricadute ambientali sono state esaminate e hanno inciso concretamente sul contenuto dell’autorizzazione.
Il Comune ha garantito la partecipazione agli espropri
Non sono state accolte neppure le contestazioni relative alle procedure di esproprio.
L’avvio del procedimento era stato comunicato attraverso la pubblicazione sui quotidiani, sull’Albo Pretorio, sul sito del Comune di Bormio e sul portale regionale SILVIA.
Queste forme di pubblicità hanno consentito ai proprietari interessati di prendere visione degli atti e di presentare osservazioni. La partecipazione, dunque, secondo il Tribunale è stata garantita.
Le proroghe non cancellano l’autorizzazione
Un’altra questione sottoposta ai giudici riguardava il trascorrere dei termini previsti per l’apertura e la conclusione del cantiere.
La tesi dei ricorrenti era che le proroghe intervenute nel tempo avessero determinato la decadenza del progetto.
Il TAR ha invece distinto i termini riguardanti l’esecuzione dei lavori dalla validità complessiva dell’autorizzazione.
Le proroghe concesse da Regione Lombardia incidono sulle scadenze operative del cantiere, ma non rendono inefficace il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Il PAUR continua quindi a produrre i propri effetti nei limiti stabiliti dalla normativa.
Rigettato il ricorso principale
La decisione si conclude con il rigetto del ricorso principale e con la dichiarazione di inammissibilità dei motivi aggiunti.
I giudici ricordano che le valutazioni ambientali comprendono scelte tecniche e amministrative sulle quali il sindacato del Tribunale è necessariamente limitato.
Per arrivare all’annullamento degli atti sarebbe stato necessario individuare contraddizioni evidenti, errori manifesti o una grave insufficienza dell’istruttoria. Elementi che, secondo il TAR, non sono stati dimostrati.
Una pronuncia destinata a incidere sul confronto locale
La sentenza non chiude necessariamente il dibattito politico sulla Tangenzialina, ma modifica uno dei presupposti su cui si era concentrato lo scontro degli ultimi anni.
L’opera era stata spesso descritta come un progetto costruito esclusivamente attorno alle Olimpiadi del 2026. La documentazione esaminata dal Tribunale colloca invece la sua origine molti anni prima.
Il collegamento viario era già previsto nel 2005 ed era stato progressivamente recepito dagli strumenti regionali e comunali di pianificazione.
Nella ricostruzione del TAR, le Olimpiadi hanno rappresentato un possibile fattore di accelerazione, non la causa originaria del progetto.
La questione centrale torna quindi a essere quella della mobilità di Bormio: alleggerire il traffico nel centro abitato e individuare una soluzione strutturale per una località che, soprattutto nei periodi turistici, deve sostenere flussi di veicoli particolarmente elevati.
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